Art. 1.
(Definizione e ambito di applicazione).

      1. Ai fini della presente legge si intendono per «crediti da ritardato pagamento» i crediti di un'impresa nei confronti di una pubblica amministrazione derivanti dalle operazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ed esigibili da oltre sessanta giorni.
      2. La presente legge non si applica a:

          a) i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;

          b) le richieste di interessi inferiori a 5 euro;

          c) i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.